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Nuove Norme "Costa Crociere" in caso di recesso del passeggero.

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Nuove Norme "Costa Crociere" in caso di recesso del passeggero. Empty Nuove Norme "Costa Crociere" in caso di recesso del passeggero.

Messaggio  ivanapi Gio 24 Feb 2011, 20:43


Recesso del Passeggero

6.1 Il Passeggero può recedere dal contratto, senza corrispondere alcunché, soltanto allorché gli venga comunicata la modifica di un elemento essenziale, ai sensi del precedente art. 5.1, nel qual caso, ove eserciti il recesso, ha diritto, in via alternativa, a usufruire di un altro pacchetto, ovvero a essere rimborsato della parte del prezzo già corrisposta al momento del recesso. Il pacchetto di cui il Passeggero decida di usufruire, dovrà essere di valore equivalente o superiore (ma senza supplemento di prezzo) a quello originariamente previsto. Se l’Organizzatore non è in grado di proporre un pacchetto di valore equivalente o superiore, il Passeggero ha diritto a essere rimborsato della differenza.
6.2 Al consumatore che receda dal contratto per casi diversi da quelli previsti nel precedente paragrafo del presente articolo, saranno addebitate le somme indicate nella seguente tabella come percentuale del prezzo del pacchetto:

GIORNI DALLAPARTENZA CROCIERE DI DURATA UGUALE O INFERIORE A 9 NOTTI CROCIERE DI DURATA UGUALE O SUPERIORE A 10 NOTTI CROCIERE ACQUISTATE CON FORMULA ROULETTE “PARTISUBITO” CROCIERA GIRO DEL MONDO
5 giorni o meno 100% 100% 100% 100%
Tra 6 e 9 giorni 75% 100% 75% 100%
Tra 10 e 14 giorni 75% 75% 75% 75%
Tra 15 e 29 giorni 50% 50% 50% 50%
Tra 30 e 44 giorni 25% 50% 25% 50%
Tra 45 e 59 giorni € 30 a persona 50% 15% 50%
Tra 60 e 89 giorni € 30 a persona 25% 15% 25%
90 giorni o più € 30 a persona € 30 a persona 15% 15%


6.3 In caso di cancellazione per la quale operi una copertura assicurativa, la comunicazione all’Organizzazione dovrà essere effettuata contemporaneamente a quella diretta all’assicuratore. L’eventuale differenza tra gli importi dovuti dal Passeggero in base al precedente articolo 6.2 e quelli liquidati dalla compagnia assicuratrice restano a carico del Passeggero. 6.4 In caso di rinuncia ad avvalersi del trasporto aereo acquistato unitamente alla crociera troveranno applicazione le penali e le altre clausole previste dalla condizioni generali di contratto del vettore aereo e/o dal contratto di trasporto aereo.
Da: Costa Crociere
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Messaggio  ivanapi Gio 24 Feb 2011, 20:44

Queste nuove norme applicate da Costa, secondo me porteranno la gente a prenotare sollo all'ultimo minuto.
Voi che ne pensate?
Ciao
ivanapi
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